Congedo di maternità, ecco le novità

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Congedo maternità

Dal 2019 le donne potranno lavorare fino all’ultimo mese di gravidanza e astenersi dal lavoro per cinque mesi esclusivamente dopo il parto. Il comma 485 dell’articolo 1 della legge 145/2018 dispone che «è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro». Dal 2019 le lavoratrici potranno esercitare il diritto all’astensione obbligatoria in caso di maternità secondo le seguenti opzioni:

1.    prima del parto:

-       due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo la data effettiva;

-       un mese precedente la data presunta del parto e quattro mesi dopo la data effettiva:

2.    dopo il parto (novità):

-       cinque mesi dopo il parto.

Resta la possibilità di ricorrere a periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale per gravidanza a rischio o dalla direzione territoriale del lavoro per mansioni incompatibili.

Argomenti
Formazione e risorse umane
24/01/2019