Brexit, un recesso senza accordo dopo il 12 aprile è sempre più probabile

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Brexit, un recesso senza accordo dopo il 12 aprile è sempre più probabile

È sempre più concreta la possibilità di una “uscita senza accordo (no-deal)” del Regno Unito dall'Unione Europea dopo il 12 aprile. Gli eventi e l’incertezza politica degli ultimi mesi hanno modificato lo scenario di partenza, risalente a tre anni fa, rendendo sempre più concreta questa eventualità. Come si ricorderà, il referendum del 23 giugno 2016 ha sancito la volontà dei cittadini britannici di uscire dall'Unione Europea a 43 anni dall'adesione di Londra alla Comunità Economica Europea. Nel marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall'Ue e ha attivato la procedura prevista dall'articolo 50 del Tue, il Trattato sull'Unione Europea. Dopo circa un anno e mezzo di negoziati, il 25 novembre 2018 è stato raggiunto l’accordo che prevedeva il 26 marzo 2019 come data per la “Brexit” e un periodo di transizione per il recesso vero e proprio.

A questo punto solo un’ulteriore proroga concessa dall'Unione europea o la revoca unilaterale dell’articolo 50 da parte del Regno Unito – come sancito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza pronunciata lo scorso 18 dicembre – potrebbe scongiurare l’uscita senza accordo, in conseguenza della quale il Regno Unito diventerebbe un Paese terzo con effetto immediato, senza regime transitorio. La Commissione Europea, in stretto accordo e collaborazione con gli Stati membri, si è preparata a tale scenario presentando una serie di misure di emergenza e pubblicando avvisi su settori specifici per presentare agli operatori interessati le conseguenze del recesso senza accordo.

Ecco alcuni aspetti che interesserebbero direttamente le imprese:

  • dogane: al Regno Unito si applicherebbero le norme comunitarie per le merci importate ed esportate da/verso Paesi terzi, compresi dazi e formalità e controlli doganali;
  • misure sanitarie e fitosanitarie: il Regno Unito sarebbe immediatamente inserito nella lista dei Paesi terzi autorizzati per consentire l’ingresso nell'Unione di animali vivi e prodotti di origine animale da lì provenienti, ma si dovrà garantire il rispetto delle condizioni sanitarie e fitosanitarie applicabili alle importazioni da Paesi terzi;
  • diritti di pesca: sono previste misure compensativi per i pescatori e gli operatori dell’Unione Europea nell'ambito del Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per l’arresto temporaneo delle operazioni di pesca. L’Unione può concedere alle navi britanniche l’accesso alle acque dell’UE sino alla fine del 2019 a patto che le navi europee possano accedere alle acque territoriali britanniche;
  • aiuti di Stato: le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato consentono di affrontare le criticità delle imprese europee, specie le Pmi, in caso di necessità di risorse finanziarie e assistenza tecnica;
  • appalti pubblici: il diritto comunitario non si applicherebbe più in Uk. Per il diritto comunitario la procedura degli appalti pubblici è disciplinata dalla legge in vigore al momento dell’avvio della procedura. Gli operatori britannici che dovessero presentare un’offerta in un appalto di uno Stato membro dell’Unione sarebbero considerati come operatori di Stati terzi. Maggiori garanzie per gli operatori economici europei e britannici deriverebbero dall'adesione del Regno Unito all'Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio;
  • accordi internazionali: cesserebbero di applicarsi al Regno Unito, ma occorre distinguere tra accordi bilaterali e accordi multilaterali. Quelli bilaterali esistenti cesserebbero di produrre effetti, mentre quelli nuovi potrebbero essere conclusi se non coprono le materie previste dall'articolo 3 del Tfue, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione sulla competenza esclusiva dell’Unione Europea. Quanto agli accordi multilaterali, come quelli dell’Organizzazione mondiale del commercio, il Regno Unito diventerà membro a titolo individuale: i rapporti con gli Stati membri dell’Unione Europea saranno regolati dal diritto internazionale;
  • qualifiche professionali: se un cittadino comunitario dovesse ottenere una qualifica professionale britannica dopo il recesso, le procedure di riconoscimento sarebbero quelle applicate a un Paese terzo. Se un cittadino britannico dovesse chiedere il riconoscimento in Europa delle sue qualifiche professionali, idem. Quanto alla prestazione di servizi temporanei od occasionali da parte di un cittadino britannico nell'UE, il riconoscimento avverrebbe sulla base della normativa dello Stato Membro interessato.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni si consigliano i seguenti link:

Commissione Europea - Preparativi per la Brexit

Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale – Dossier Brexit

Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Argomenti
Piccole e medie imprese
04/04/2019