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Agibilità

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

359

Agibilità

L.R. n. 24/2016, art. 38; DPR n. 380/2001, artt. 24-25

359.a

Dichiarazione di agibilità

Dichiarazione di agibilità (L.R. n. 24/2016, art. 38)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

(vedi art. 13 direttive)

Comune

  • Nel caso in cui sia necessaria la SCIA di prevenzione incendi (n° 300), la stessa è presentata contestualmente
  • La dichiarazione di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori
  • Alla dichiarazione di agibilità, oltre ai documenti indicati nell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere allegata la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi di cui alla D.G.R. n. 18/19 del 05/04/2016
 
Aggiornato il 28/06/2017
Collaudo di impianti produttivi

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

360

Collaudo di impianti produttivi

L.R. n. 24/2016, art. 39

360.a

Procedura di collaudo di impianti produttivi

La procedura di collaudo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste

Deposito del certificato di collaudo (L.R. n. 24/2016, art. 39)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

(vedi art. 14 direttive)

Comune

  • Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza
  • Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso
 
Aggiornato il 28/06/2017
Comunicazioni di inizio e fine lavori

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

358

Comunicazioni di inizio e fine lavori

D.Lgs. 81/2008, art. 90; L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1

358.a

Comunicazione di inizio lavori edilizi già muniti di regolare titolo abilitativo

Comunicazione (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9 lettera c)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Comune

  • Non si tratta di titoli abilitativi autonomi ma di comunicazioni connesse con il titolo edilizio legittimante l’esecuzione dei lavori
  • Ove necessario, alla comunicazione di inizio lavori devono essere raccordati gli adempimenti relativi alla notifica preliminare per cantieri (n° 413) e al deposito del progetto strutturale (n° 414)
  • Le comunicazioni di inizio e fine lavori non sono dovute per gli interventi di edilizia libera
 

358.b

Comunicazione di fine lavori

Comunicazione (L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1)

Aggiornato il 28/06/2017
Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

350

Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio
L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 1 (come modificato da ultimo dall’art. 9 della L.R. n. 11/2017)

350.a

Interventi di manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche gli interventi di cui all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008: “interventi che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”

Nessun adempimento (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 1)

Nessun adempimento
(vedi colonna concentrazione di regimi amministrativi)

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Gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 non necessitano di alcun adempimento e non soggetti a comunicazione; può essere necessario avviare un procedimento unico presso il SUAPE nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • L’ufficio tecnico comunale verifica le dichiarazioni rese sui vincoli insistenti sull’area e sulle autorizzazioni connesse con l’intervento

 

350.b

Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio

350.c

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

350.d

Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

350.e

Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

350.f

Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette

350.g

Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc

350.h

Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale

350.i

Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti

350.j

Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria

Aggiornato il 05/11/2018
Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

351

Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA)
L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 2 (come modificato da ultimo dall’art. 9 della L.R. n. 11/2017)

351.a

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni

Comunicazione – CIL (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni
Senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste;
  • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.a e 351.b, entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato comunica al SUAPE l'avvenuta rimozione delle opere;
  • Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.b, la comunicazione è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva, resa dal proponente l'intervento, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste.
  • Per gli interventi soggetti a comunicazione asseverata, devono essere altresì indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.

351.b

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità

351.c

Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente

351.d

Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi

351.e

Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali

351.f

Muri di cinta e cancellate

351.g

Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale n. 22/1984

351.h

Installazione all’interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione

351.i

Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari

351.j

Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (vedi anche 352.b)

Comunicazione asseverata - CILA (L.R. n. 23/1985, art. 15, commi 2, 5)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

351.k

Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (vedi anche 352.a)

351.l

Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio

351.m

Interventi di risanamento dall'amianto

Aggiornato il 05/11/2018
Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. N. 8/2015

355

Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. n. 8/2015
L.R. n. 8/2015, titolo II, capo I

355.a

Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico – ricettiva (L.R. n. 8/2015, art. 31)

Permesso di costruire subordinato a valutazione di coerenza (L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2)

Conferenza di servizi
Sil.assenso in CdS: sì
Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere
  • Nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l’approvazione del consiglio comunale deve essere ottenuta prima dell’avvio del procedimento unico

355.b

Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente (L.R. n. 8/2015, art. 30)

SCIA subordinata a valutazione di coerenza (L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2)

355.c

Interventi per il riuso ed il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti (L.R. n. 8/2015, art. 32)

355.d

Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (L.R. n. 8/2015, art. 33)

SCIA (L.R. n. 8/2015, art. 35 comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

355.e

Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (L.R. n. 8/2015, art. 38)

Permesso di costruire previa deliberazione del consiglio comunale

Autocertificazione a 20 giorni
Con asseverazione

355.f

Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico (L.R. n. 8/2015, art. 39)

Aggiornato il 05/11/2018
Interventi soggetti a permesso di costruire

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

354

Interventi soggetti a permesso di costruire
L.R. n. 23/1985, art. 3 (come modificato da ultimo dall’art. 1 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 11-15

354.a

Interventi di nuova costruzione, esclusi i seguenti:

  • Interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;
  • Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato.

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono comunque da considerarsi tali:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6;
  • (escluso dalla competenza SUAPE);
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003);
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

Autocertificazione a 20 giorni
Con asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari i seguenti ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza:

  • Scarichi idrici (n° 251)
  • Impatto acustico (n° 252)
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)
  • Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Parere su progetto per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110.a)
  • Installazione degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (n° 196)
  • Installazione degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL (n° 197)
  • Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (n° 203.a)
  • Realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi (n° 254.e)
  • Attività di bonifica (n° 257)
  • AIA (n° 258)
  • VIA (n° 259)
  • VINCA (n° 260)
  • Prevenzione Incendi (n° 300)
  • Verifiche relative alle prescrizioni regionali antincendio (n°301.a)
  • Installazione di insegne e impianti pubblicitari (n° 312)
  • Verifiche igienico sanitarie per impianti sportivi, piscine, bagni pubblici ecc (n° 316)
  • Interventi su piante da sughero (n° 318)
  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste

354.b

Interventi di ristrutturazione urbanistica, esclusi i seguenti:

  • Interventi di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;

Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.c

Interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.d

Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)

354.e

Varianti in corso d’opera sostanziali che modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

354.f

Varianti in corso d’opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con permesso di costruire

Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

Aggiornato il 05/11/2018
Interventi soggetti a SCIA edilizia

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

352

Interventi soggetti a SCIA edilizia
L.R. n. 23/1985, art. 10/bis (come modificato da ultimo dall’art. 6 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 22-23

352.a

Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso

SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 10 bis, comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • Per le varianti in corso d’opera non sostanziali di cui al punto 352.k, la SCIA può essere presentata prima della dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, salvo che non siano necessari ulteriori atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio che devono essere acquisiti preventivamente

352.b

Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio e non comportanti gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 19/2013, indicati al punto 354.d
Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Sono esclusi dal presente regime amministrativo gli interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, quando gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo

352.c

Opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile

352.d

Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

352.e

Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica

352.f

Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente

352.g

Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione

352.h

Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (vedi anche 354.a e 354.b)

352.i

Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (vedi anche 354.a)

352.j

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili

352.k

Varianti in corso d’opera non sostanziali (non riconducibili alle categorie di cui ai punti 354.e e 354.f)

SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)

352.l

Varianti in corso d’opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con SCIA, con modifiche non riconducibili alle categorie di cui ai punti 354.e e 354.f

Aggiornato il 05/11/2018
Mutamenti di destinazione d'uso

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

Mutamenti di destinazione d’uso
L.R. n. 23/1985, art. 11 (modificato dalla L.R. n. 8/2015, art. 7)

353.a

Mutamenti di destinazione d’uso non rilevante ai fini urbanistici, ovvero all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere
Le categorie funzionali sono così individuate: a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.

Comunicazione (L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni
Senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento sia soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).
Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, col. F)

  • Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso

353.b

Mutamenti di destinazione d’uso non rilevante ai fini urbanistici, ovvero fra diverse categorie funzionali di cui all’art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere

SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 7)

Autocertificazione a 0 giorni
Con asseverazione

Aggiornato il 07/11/2018
Proroga dei termini di validità del permesso di costruire o della SCIA edilizia

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

360

Collaudo di impianti produttivi

L.R. n. 24/2016, art. 39

360.a

Procedura di collaudo di impianti produttivi

La procedura di collaudo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste

Deposito del certificato di collaudo (L.R. n. 24/2016, art. 39)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

(vedi art. 14 direttive)

Comune

  • Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza
  • Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso
 
Aggiornato il 28/06/2017
Sanatorie edilizie (Accertamento di conformità, Mancata SCIA, Mancata comunicazione)

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

357

Sanatorie edilizie

L.R. n. 23/1985, artt. 14-16

357.a

Accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire

Permesso di costruire in sanatoria, con silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni (L.R. n. 23/1985, art. 16)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

Comune

 

Con le modalità di cui all’art. 19/bis, comma 3 della Legge n. 241/1990 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).

Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

 

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste

 

357.b

Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, con SCIA presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

SCIA a sanatoria in corso d’opera (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

(Vedi art. 16 direttive)

357.c

Opere completamente realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa

Comunicazione di mancata SCIA per accertamento di conformità (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

357.d

Sanatoria contestuale all’esecuzione di ulteriori opere edilizie

Si applicano contestualmente:

  •  la procedura di sanatoria di cui ai precedenti punti 357.a, 357.b,  357.c o 357d;
  • La procedura relativa al titolo abilitativo edilizio per l’effettuazione del nuovo intervento, come prevista dalla L.R. n. 23/1985

(L.R. n. 24/2016, art. 40, comma 1)

Se per la sanatoria sono necessari atti espressi di assenso, si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C).

Se per la sanatoria sono sufficienti solo SCIA o comunicazioni, si applica la tipologia di procedimento unico corrispondente all’intervento da realizzare

Vedi art. 16 direttive

Aggiornato il 05/11/2018
Voltura del titolo abilitativo edilizio

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

362

Voltura del titolo abilitativo edilizio

D.P.R. n. 380/2001

362.a

Voltura del titolo abilitativo in corso di validità

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune

 

 

Aggiornato il 28/06/2017