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Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d’artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

121

Esercizio di scommesse, sale bingo e installazione di apparecchi VLT (apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematiche)
R.D. 773/1931, artt. 88 – 110 comma 6 lettera b); D.L. 40/2010, art. 2, comma 2 quater

121.a

Avvio dell’attività
Trasferimento
Variazione della tipologia degli apparecchi o dell’attività

Licenza (R.D. 773/1931, art. 88)

Conferenza di servizi
Sil.assenso in CdS: sì
Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Questura

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento, esercizio di giochi leciti, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)
  • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)
  • Il titolo abilitativo può essere conseguito per il tramite del SUAPE o direttamente presso la Questura
  • Per apparecchi VLT: successivamente all’acquisizione del titolo abilitativo il gestore dell’esercizio deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; in ogni caso, per avviare l’esercizio di ogni apparecchio, occorre che il proprietario abbia il collegamento con la rete di uno dei concessionari;
  • Per sale bingo e raccolta scommesse sportive: prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • In caso di esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande deve essere rispettato il decreto direttoriale A.A.M.S. sulla ludopatia

121.b

Subingresso

Licenza (R.D. 773/1931, art. 88)

Autocertificazione a 0 giorni
senza asseverazione

Aggiornato il 05/11/2018
Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

110

Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo

R.D. 773/1931, art. 80

110.a

Luoghi con capienza superiore a 200 persone

Acquisizione del parere su progetto

Parere (R.D. n° 635/1940, art. 141, comma 1, lettera a)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento, qualora dovuto il titolo abilitativo ex artt. 68/69 TULPS, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 111)
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per tutti i locali: Verifica prescrizioni regionali antincendio (n° 301.a)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)
  • Il parere su progetto da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve essere preventivamente acquisito solo per luoghi di capienza superiore a 200 persone;
  • Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
 

110.b

Luoghi con capienza superiore a 200 persone

Apertura

Modifiche a locali già autorizzati

Variazioni sostanziali

 

Licenza (R.D. 773/1931, art. 80; R.D. n° 635/1940, artt. 141 e seguenti)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune previa acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

110.c

Luoghi con capienza inferiore a 200 persone

Apertura

Modifiche a locali già autorizzati

Variazioni sostanziali dell’attività

 

Asseverazione (R.D. n° 635/1940, art. 141 comma 2 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Comune

Il parere della comm. di vigilanza è sostituito dall’asseverazione di un professionista

Aggiornato il 17/07/2017
Attività di spettacolo e intrattenimento a carattere imprenditoriale (compresi spettacoli viaggianti)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

111

Attività di spettacolo e intrattenimento a carattere imprenditoriale (compresi spettacoli viaggianti)

R.D. 773/1931, artt. 68/69; Legge 337/1968

111.a

Apertura

Trasferimento

Variazioni sostanziali dell’attività Effettuazione di eventi temporanei

Installazione temporanea spettacoli viaggianti

Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione ove non si applichi il regime di cui al punto n° 110

  • Comune
  • Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale) per le verifiche di sicurezza

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per attività esercitate in luogo chiuso e/o circoscritto, con strutture ed impianti soggetti a certificazione di sicurezza: Agibilità per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110)
  • Per esercizio congiunto di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano anche i relativi regimi amministrativi (n° 50-51)
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per luoghi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)

 

  • L’attività di spettacolo e intrattenimento a carattere non imprenditoriale non è soggetta al presente regime;
  • Per attività svolte in luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico e senza particolari problematiche legate alla sicurezza, non si applica quanto disposto al punto n° 110;
  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

111.b

Subingresso

Licenza (R.D. 773/1931, art. 68-69; R.D. n° 635/1940, artt. 116-125)

111.c

Registrazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

Registrazione (D.M. 18/05/2007)

Conferenza di servizi

(vedi art. 18 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Comune previa acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale o provinciale)

Aggiornato il 17/07/2017
Installazione di luminarie e altri impianti elettrici provvisori in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

113

Installazione di luminarie e altri impianti elettrici provvisori in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza

R.D. 773/1931, art. 57; R.D. 635/1940, art. 110

113.a

Installazione

Variazioni sostanziali

 

Comunicazione (R.D. 635/1940, art. 110 come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • È necessario trasmettere al Comune la certificazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 7 del DM n. 37/2008

 

Aggiornato il 17/07/2017