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Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

256

Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

D.Lgs. n. 152/2006, vari articoli

256.a

Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo

Autorizzazione con silenzio assenso nel termine di 120 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, comma 1)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

 

Autorità di bacino

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

 

256.b

Immersione in mare di:

a)     Materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

b)     Inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1-3)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Provincia/Città Metropolitana o Ministero dell’Ambiente (per i soli interventi di cui alla lettera a) ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 n. 979/1982 e n. 394/1991)

256.c

Ripristino, senza aumenti di cubatura , delle opere immerse in mare

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, comma 3)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Provincia/Città Metropolitana

 

 

256.d

Posa in mare di cavi e condotte

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, comma 5)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Regione

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

 

256.e

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 112)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Per le acque di vegetazione dei frantoi: Comune

Per tutti gli altri casi Provincia /Città Metropolitana

  • È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • La comunicazione ha validità per cinque anni, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione sopravvenuta

 

256.f

Utilizzazione di fanghi da depurazione in agricoltura

Comunicazione (D.Lgs. 99/1992, art. 9; Deliberazione G.R. n. 32/71 del 15.09.2010)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Provincia/Città Metropolitana

 

Aggiornato il 05/11/2018
Attività di bonifica

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

257

Attività di bonifica

D.Lgs. n. 152/2006, art. 242

257.a

Attività di bonifica:

  • Attuazione del piano di caratterizzazione;
  • Analisi di rischio sanitario-ambientale per il calcolo degli obiettivi di bonifica;
  • Monitoraggio in caso di non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ove richiesto;
  • Interventi di messa in sicurezza operativa e permanente o bonifica;
  • Applicazione tecnologie di bonifica a scala pilota

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 242)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 18 direttive

Comune

Provincia/Città Metropolitana

Regione

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

 

257.b

Attuazione degli interventi del progetto integrato di bonifica e reindustrializzazione

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 252-bis)

Ministero dell’Ambiente

Ministero dello Sviluppo Economico

257.c

Interventi di dragaggio in aree portuali ricomprese in siti di interesse oggetto di interventi di bonifica

Autorizzazione (Legge n. 84/1994, art. 5bis)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero dell’Ambiente

257.d

Attuazione delle misure di prevenzione da parte del proprietario, del gestore o del soggetto che ha la disponibilità del sito che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 245 comma 2)

Comune

Provincia/Città Metropolitana

Regione

257.e

Realizzazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, ove non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento

Autorizzazione (D.L. n. 133/2014, art. 34 commi 7 e 8)

ARPA

 

257.f

Realizzazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere

Comunicazione con preavviso di 15 giorni (D.L. n. 133/2014, art. 34 commi 7 e 8)

ARPA

 

Aggiornato il 28/06/2017
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

258

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/sexies

258.a

Impianti che svolgono le attività elencate all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006

Installazione

Modifica sostanziale

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/ter e seguenti)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Provincia/Città Metropolitana

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • L’autorizzazione ha validità per dieci anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

258.b

Rinnovo dell’AIA

Riesame dell’AIA per le installazioni esistenti

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/octies)

258.c

Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA

Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/nonies)

258.d

Voltura dell’AIA

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 29/nonies comma 4)

Aggiornato il 28/06/2017
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

250

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

D.P.R. n. 59/2013, art. 2

250.a

Nuova autorizzazione

Rinnovo

Modifiche sostanziali

 

Autorizzazione (D.P.R. n. 59/2013, artt. 4-6)

Conferenza di servizi

(vedi art. 19 direttive)

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Provincia/Città Metropolitana

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale in materia di scarichi, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende previste dall’art. 112 del d.lgs. n. 152/2006, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, comunicazioni in materia di rifiuti
  • È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nei casi previsti dall’art. 46 della LR 24/2016;
  • Il titolo abilitativo ha validità di quindici anni alle medesime condizioni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
 

250.b

Modifiche non sostanziali

Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (D.P.R. n. 59/2013, art. 6 comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

250.c

Voltura

Comunicazione

Aggiornato il 16/07/2017
Dighe

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

255

Dighe

D.Lgs. n. 152/2006, art. 114

255.a

Operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe

Approvazione del progetto di gestione, con silenzio assenso nel termine di 6 mesi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2-6)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

 

Regione

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

 

Aggiornato il 28/06/2017
Emissioni in atmosfera

A

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G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

253

Emissioni in atmosfera

D.Lgs. n. 152/2006, art. 267

253.a

Attività comportanti emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006)

Avvio dell’attività

Trasferimento

Variazioni sostanziali

Comunicazione, ove prevista dall’autorità competente con proprio provvedimento generale (D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Solo ove prevista dalla Provincia competente

 

Provincia/Città Metropolitana

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • Ove l’autorità competente non abbia previsto l’obbligo di comunicazione preventiva, l’attività è libera (nessuna Provincia della Sardegna ha previsto tale adempimento)
  • La comunicazione ha validità a tempo indeterminato
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

253.b

Stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività in deroga soggette ad autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero oggetto di provvedimenti da parte delle singole autorità competenti)

Avvio dell’attività, Trasferimento

Variazioni sostanziali, Rinnovo

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 272 comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

 

  • È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo
  • È altresì facoltà del gestore dell’impianto presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 ed applicare il relativo regime amministrativo in luogo del presente (n°253.c)
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell’AUA, ha validità per dieci anni
  • Nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente, i gestori possono aderire alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al DPR n. 227/2011
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

253.c

Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera

Avvio dell’attività, Trasferimento

Variazioni sostanziali, Rinnovo

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 269 comma 1)

Conferenza di servizi speciale

Vedi art. 19 direttive

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Si applica obbligatoriamente il regime amministrativo dell’AUA (n° 250)

  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

253.d

Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera

Messa in esercizio dello stabilimento

Comunicazione con preavviso minimo di 15 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 6)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

253.e

Tutte le altre attività che producono emissioni di sostanze in atmosfera

Variazioni non sostanziali

Comunicazione con silenzio assenso nel termine di 60 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 8)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

253.f

Tutte le attività

Voltura del titolo abilitativo

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

 

Aggiornato il 16/07/2017
Gestione dei rifiuti

A

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

254

Gestione dei rifiuti

D.Lgs. n. 152/2006, art. 183

254.a

Attività di gestione dei rifiuti elencate all’art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014

Avvio dell’attività

Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali mediante istanza e formale accettazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 212; D.M. n. 120/2006, art. 15)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 3 direttive

Sezione Regionale dell’Albo (c/o Camera di Commercio di Cagliari)

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • L’iscrizione ha validità per cinque anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

254.b

Attività di gestione dei rifiuti elencate all’art. 8 comma 1 del DM n. 120/2014

Variazioni

Comunicazione (D.M. n. 120/2006, art. 18)

254.c

Attività di gestione dei rifiuti elencate all’art. 16 comma 1 del DM n. 120/2014

Avvio dell’attività

Variazioni

Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali mediante comunicazione (D.M. n. 120/2006, art. 16)

254.d

Attività di gestione dei rifiuti iscritte all’albo nazionale dei gestori ambientali

Rinnovo dell’iscrizione

Domanda di rinnovo corredata di autocertificazione (D.M. n. 120/2006, art. 22)

  • La SCIA deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza

254.e

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi

Realizzazione e gestione di nuovi impianti;

Modifiche ad impianti già autorizzati;

Rinnovo dell’autorizzazione; Impianti mobili

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 208 - 211)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Provincia/Città Metropolitana

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • L’autorizzazione ha validità per dieci anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • Per le imprese in possesso di certificazione ambientale, per il rinnovo del titolo abilitativo si può applicare l’autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del d.lgs. n. 152/2006

254.f

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n 152/2006

Avvio dell’attività

Variazioni/Modifiche a impianti esistenti

Rinnovo

Comunicazione con efficacia differita di 90 giorni (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 215-216)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Provincia/Città Metropolitana

  • È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell’AUA, ha validità per cinque anni
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • L’iscrizione nei registri è effettuata mediante provvedimento dirigenziale ed è trasmessa, a cura del competente Settore provinciale, al proponente attraverso il SUAPE, al Comune competente, alla Regione, all’ARPAS e alla ASL; analoga procedura deve essere seguita in caso di cancellazione dal registro

254.g

Tutte le attività

Voltura del titolo abilitativo

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Provincia/Città Metropolitana

 

 

254.h

Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 110)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Per gli scarichi in fognatura:

  • Comune
  • Gestore del servizio idrico integrato
  • ARPAS

Per gli scarichi in altri recettori:

  • Provincia/Città Metropolitana
  • ARPAS
  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
Aggiornato il 05/11/2018
Impatto acustico

A

B

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F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

252

Impatto acustico

Legge n. 447/1995

252.a

Attività soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni rumorose superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o, in mancanza, dal DPCM 14/11/1997

Realizzazione

Esercizio dell’attività

Nulla Osta (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Comune

 

Si applica obbligatoriamente il regime amministrativo dell’AUA (n° 250), salvo che non sia l’unico titolo abilitativo ambientale necessario per l’attività o che la stessa non sia di durata non superiore a 6 mesi, nei quali casi l’AUA è facoltativa

  • Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR n. 227/2011, le attività elencate nell’allegato B al medesimo DPR sono esentate dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, e conseguentemente ad esse non si applica il presente regime amministrativo
  • Il titolo abilitativo, ove non confluisca nell’AUA, ha validità a tempo indeterminato
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

252.b

Attività soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni rumorose non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o, in mancanza, dal DPCM 14/11/1997

Realizzazione

Esercizio dell’attività

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 5; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

252.c

Realizzazione di:

a) scuole e asili nido; 
b) ospedali; 
c) case di cura e di riposo; 
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’art. 8, comma 2 della Legge n° 447/1995 (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

Obbligo di produzione di una valutazione previsionale del clima acustico (Legge n. 447/1995, art. 8 comma 3)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

252.d

Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, senza deroga ai valori limite

Autorizzazione (Legge n. 447/1995, art. 4 comma 1 lettera g, art. 6 comma 1 lettera h)

252.e

Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, in deroga ai valori limite

Autorizzazione (Legge n. 447/1995, art. 4 comma 1 lettera g, art. 6 comma 1 lettera h)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

252.f

Voltura del titolo abilitativo già conseguito

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Aggiornato il 16/07/2017
Scarichi idrici

A

B

C

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E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

251

Scarichi idrici

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

251.a

Scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura

Nuovo scarico

Rinnovo

Modifiche sostanziali

 

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 107 e art. 124 comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

  • Comune
  • Gestore del servizio idrico integrato

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo
  • Per l’esercizio dell’attività, qualora previsto un titolo abilitativo, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (cfr. nn. 1-249)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

251.b

Tutti gli altri scarichi (scarichi non domestici ovvero scarichi recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura)

Nuovo scarico

Rinnovo

Modifiche sostanziali (trasferimento, ampliamento, mutamento del ciclo produttivo o della destinazione d’uso da cui derivi uno scarico di acque reflue con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello precedente)

Autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 comma 1)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

 

Per gli scarichi in fognatura:

  • Comune
  • Gestore del servizio idrico integrato
  • ARPAS

 

Per gli scarichi in altri recettori:

  • Provincia/Città Metropolitana
  • ARPAS

 

È facoltà del gestore dell’impianto avvalersi dell’AUA (n° 250) in luogo del presente regime amministrativo

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • Con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno individuati i casi di discrezionalità che impongono l’avvio di un procedimento in conferenza di servizi

251.c

Tutti gli scarichi

Modifiche non sostanziali (voltura, trasferimento, ampliamento, mutamento del ciclo produttivo o della destinazione d’uso da cui derivi uno scarico di acque reflue con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente non diverse da quello precedente)

Comunicazione (D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 comma 12)

 

251.d

Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili

Comunicazione a cura del rivenditore dell’apparecchio (D.Lgs. n. 152/2006, art. 107 comma 3)

Gestore del servizio idrico integrato

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti a carico dell’impresa, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

251.e

Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione

Comunicazione annuale (D.Lgs. n. 152/2006, art. 165 comma 2)

Gestore del servizio idrico integrato

 

251.f

Scarico in mare di materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi

Autorizzazione (D.M. 28 luglio 1994, artt. 5-7; D.Lgs. n. 152/2006, art. 104 comma 5)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

Ministero dell’Ambiente

Aggiornato il 16/07/2017
Valutazione di impatto ambientale (VIA)

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

259

Valutazione di impatto ambientale (VIA)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 19 e seguenti

259.a

Verifica di assoggettabilità

Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sopra soglia”

Provvedimento di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, art. 20)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

La verifica è dovuta anche per:

  • Progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • Modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente

 

259.b

Realizzazione di interventi ricadenti nelle categorie dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e/o dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, nella fattispecie “sotto soglia”

Verifica di assoggettabilità non necessaria (D.M. 30/03/2015)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Comune

259.c

VIA

Realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale

Provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006, artt. 23-27)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

Ministero dell’Ambiente

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

La valutazione è dovuta per:

  • Progetti elencati negli allegati II e III del D.Lgs. n. 152/2006;
  • Progetti di cui all’allegati IV del D.Lgs. n. 152/2006 relativi a opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette;
  • Progetti che in seguito a verifica di assoggettabilità alla VIA si ritiene possano produrre effettivi significativi e negativi sull’ambiente
Aggiornato il 28/06/2017
Valutazione di incidenza (VINCA)

A

B

C

D

E

F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

260

Valutazione di incidenza (VINCA)

D.P.R. n. 357/1997, art. 5

260.a

Interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi

Provvedimento di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/1997, art. 5)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • La verifica è dovuta per gli interventi nelle aree SIC e ZPS della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"
  • Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano aree SIC e ZPS, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura
  • il proponente ha facoltà di richiedere preventivamente la verifica all’autorità competente sulla base di un progetto preliminare
Aggiornato il 28/06/2017