La fatturazione elettronica

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La Legge Finanziaria 2018 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, a partire dal 1° gennaio 2019, estendendo così l’obbligo, già in vigore dal 2008, dell’emissione della fattura elettronica dei soggetti IVA verso la Pubblica Amministrazione.

Tale obbligo consiste nell’emettere fattura in formato elettronico, in sostituzione di quella cartacea, servendosi del Sistema di Interscambio, c.d. SDI. È fatto divieto di ricezione della fattura in formato cartaceo e di pagamento dei corrispettivi in mancanza di fattura elettronica.

Inoltre, la manovra finanziaria aveva previsto un utilizzo graduale della fatturazione elettronica, già a partire dal 1° luglio 2018, per i seguenti soggetti:

 

  • Privati che effettuano cessioni di benzina o gasolio per motori;
  • Privati che prestano la propria opera in subappalto nell'ambito di un appalto pubblico avranno l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, quindi, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica. Da tale sistema sono escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabili in Italia, che devono inviare i dati telematicamente all’Agenzia entro 5 giorni del mese successivo. Tale disposizione prevede, inoltre, che:

 

  • L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà sanzionata;
  • L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati sopra i 500€.

 

Inoltre, le aziende e i professionisti in contabilità semplificata che scelgono per la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi avranno diritto a semplificazioni. Ad esempio, possono godere della predisposizione dall’agenzia della dichiarazione precompilata, della dichiarazione IVA e le bozze F24.

A partire dal 1° gennaio 2020, infine, è stato previsto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, salvo specifici esoneri, da rispettare per tutti i soggetti che svolgono commercio al dettaglio e attività assimilate. Il documento commerciale emesso dal registratore telematico sostituisce il tradizionale scontrino o ricevuta fiscale mentre la fattura rimane obbligatoria laddove è il cliente a richiederla al momento di effettuazione dell’operazione.

Un caso particolare di esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto per il commercio on line.

 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito internet sulla Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici.

 

Updated on 01/04/2020