Welfare aziendale e detassazione dei premi

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Cosa è il welfare aziendale?

È un insieme di beni e servizi, erogati unilateralmente o in adempimento di un obbligo negoziale, messi a disposizione dall’azienda ai propri dipendenti per migliorare il clima di lavoro, facendo crescere il potere d’acquisto dei dipendenti e aumentando la loro retribuzione reale senza intaccare il costo del lavoro.

Che obiettivi persegue?

L’azienda ottiene una maggiore produttività tramite il miglioramento dell’efficienza, qualità e organizzazione del lavoro e la diminuzione dell’assenteismo, ma anche un miglioramento dell’immagine aziendale e dei rapporti con le organizzazioni sindacali. Inoltre riduce il cuneo fiscale attraverso i “flexible benefit” (ex Legge di Stabilità 2016 e 2017) introducendo un progressivo aumento del benessere in azienda e stimolando i lavoratori tramite un maggiore coinvolgimento;

I lavoratori sono più motivati perché usufruiscono di servizi mirati alle loro esigenze e una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Com'è regolato?

La Legge di stabilità del 2016 reintroduce la detassazione del premio di produttività, pari al 10% dei valori ricevuti dai lavoratori a fronte di incrementi legati alla maggiore produttività. Questa aliquota sostituisce l’ordinaria tassazione Irpef e le sue addizionali, regionale e comunale. Il premio deve derivare da un accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale, e riguarda premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali incrementi dovranno essere misurabili e verificabili.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017:

  • L’importo massimo annuo detassabile del premio di risultato è pari a 3mila euro anziché 2mila, ma potrà essere elevato a 4mila euro nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione del lavoro;
  • Il limite del reddito annuo da lavoro dipendente è pari a 80mila euro anziché 50mila euro.

La sostituzione del premio di risultato con beni o servizi per opzione del lavoratore, ove prevista dall’accordo collettivo, era possibile già nel 2016, ma entro i limiti di detassazione previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi e con esclusione dalla tassazione sostitutiva del 10%.

I beni e servizi rientranti in tale casistica sono:

  • fruizione di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi/invernali e borse di studio a favore dei familiari;
  • fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Ci sono poi ulteriori benefit per cui l’intero valore non è soggetto a tassazione ordinaria o a imposta sostitutiva:

  • contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del D.Lgs. 252/2005;
  • contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera A, articolo 51 del Tuir;
  • il valore delle azioni ricevute, anche se eccedente il limite indicato dal comma 2, lettera G, articolo 51 del Tuir e indipendentemente dalle condizioni ivi stabilite.
Aggiornato il 06/09/2017