Trasporto di animali vivi

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

201

Trasporto di animali vivi

Regolamento CE n° 1/2005

201.a

  • trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali
  • trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda

Comunicazione

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Azienda Sanitaria Locale

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • per autotrasporto in conto proprio e in conto terzi si applicano anche i relativi regimi amministrativi (nn. 133, 134, 135)
  • Per la cessazione e le altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

201.b

Tutti gli altri casi di trasporto di animali vivi

Autorizzazione (Regolamento CE n° 1/2005, art. 6)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: no

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria

  • L’autorizzazione ha validità di cinque anni, decorsi i quali deve essere richiesta una nuova autorizzazione
Aggiornato il 17/07/2017