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Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

10

Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 16

10.a

Apertura

Trasferimento

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

 

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

-       Rivendite di stampa quotidiana e periodica (nn° 60-61)

  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se la superficie lorda dell’esercizio supera i 400 mq, o nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’installazione di giochi leciti all’interno dell’esercizio: Installazione di giochi leciti (n° 120)
  • Per i casi di affido di reparto, ampliamento o riduzione della superficie, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento.
  • Per gli spacci interni in cui si vendono prodotti del settore alimentare non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010
 

10.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

Aggiornato il 18/07/2017
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

A

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F

G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

13

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita al domicilio del consumatore

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 19

13.a

Avvio dell’attività

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 3, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

  • Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività
  • Questura (solo in caso di esercizio tramite incaricati)

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita al minuto di bombole di GPL (n° 74)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

 

  • Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo
  • Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio, l’elenco degli incaricati deve essere trasmesso al SUAPE per il successivo inoltro al Questore
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento

13.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

13.c

Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali

Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)

13.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 18/07/2017
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici

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G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente
competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

11

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante apparecchi automatici
L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 17

11.a

Avvio dell’attività

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni
senza asseverazione

Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutti gli esercizi del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:
  • Vendita di alcolici (n° 70)
  • Vendita di cosmetici (n° 84)
  • Se l’attività è svolta in un apposito locale ad uso esclusivo, si applicano i regimi amministrativi richiesti per gli esercizi di commercio al dettaglio (nn. 1, 2, 3)
  • Per i casi di installazione di apparecchi per la vendita di prodotti non alimentari, variazione del settore merceologico, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • i distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati

11.b

Installazione di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari in locali ad uso non esclusivo

Comunicazione a cadenza semestrale (D.Lgs. 222/2016, tabella A)

Comune nel quale vengono installati gli apparecchi

11.c

Subingresso
Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

Comune nel quale l’esercente ha acquisito il titolo abilitativo per l’avvio dell’attività

11.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 05/11/2018
Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione

A

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G

Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

12

Forme speciali di vendita al dettaglio: vendita mediante corrispondenza, televisione, internet e altri sistemi di comunicazione

L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8; D.Lgs. n. 114/1998, art. 18

12.a

Avvio dell’attività

Variazione del settore merceologico

Comunicazione a efficacia differita di 30 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 8), confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività del settore alimentare: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • A seconda delle merci vendute, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti:

-       Vendita di alcolici (n° 70)

-       Vendita di prodotti fitosanitari (n° 76)

-       Vendita di mangimi (n° 77)

-       Vendita di cosmetici (n° 84)

  • Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo
  • Per altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.), vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite di liquidazione per prodotti non stagionali o alimentari, non è previsto alcun adempimento

12.b

Subingresso

Cessazione

Comunicazione (D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, comma 5)

12.c

Vendite di liquidazione per cessazione o cessione d’attività, limitatamente ai prodotti non alimentari stagionali

Comunicazione a efficacia differita di 20 giorni (L.R. n. 5/2006, art. 7, comma 5)

12.d

Variazione del preposto

Comunicazione

Aggiornato il 18/07/2017
Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

389

Opere e attività che possono costituire un potenziale pericolo per la navigazione aerea

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 709-710; Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258, art. 3

389.a

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti civili, ovvero che risultano:

-       interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;

-       prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;

-       prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;

-       di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull’acqua;

-       interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR ( BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);

-       costituire, per la loro particolarità, opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici /strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.)

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 709)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

ENAC

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
    • Qualora non pervenga all’ENAC la comunicazione di inizio lavori entro 3 anni dalla data di acquisizione del titolo abilitativo o, in presenza di dati progettuali invariati, una richiesta di estensione della sua validità per ulteriori 2 anni , da presentare prima dello scadere del primo periodo, l’autorizzazione dovrà ritenersi decaduta
 

389.b

Esecuzione di opere, impianti, manufatti e strutture che possono interferire con gli aeroporti militari

Autorizzazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 710)

Aeronautica Militare

 

Aggiornato il 15/07/2017
Vincolo idrogeologico

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

393

Vincolo idrogeologico

R.D.Lgs. n. 3267/1923, art. 1

393.a

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artr. 7 e 9 del R.D.Lgs. n° 3267/1923

  • Trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti etc.)        
  • Arboricoltura da legno su bosco      
  • Trasformazione del bosco o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in area di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie, a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta viabilità principale ex art. 3 PMPF, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco;
  • Apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie         
  • Eliminazione del bosco per mutare specie legnosa       
  • Apertura di cave e miniere a cielo aperto  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato  
  • Campi da golf e campi sportivi in genere  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato   
  • Invasi acquei di capacità superiore a 450 mc  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Piste da sci  su bosco  o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 mt. e profondità superiore a 1 mt., reti drenanti e fognarie  intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.)  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Opere di miglioramento e pascolo su terreno saldo, nudo e/o cespugliato, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, dicioccamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno
  • Trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti ecc.)
  • Arboricoltura da legno su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Pascolo caprino nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive

Autorizzazione (R.D. n. 1126/1926, art. 21)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale

              

393.b

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006)

  • Conversione dei boschi ad alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo solo  nei casi di difesa sanitaria o di gravi ragioni d’interesse pubblico e la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati (art.4 PMPF)
  • Conversione dei cedui composti in cedui semplici (art.4 PMPF)
  • Taglio del bosco in situazioni speciali (art.12 PMPF)
  • Tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee (art.35 PMPF)
  • Taglio delle piante prive di attività pollonifera nelle fustaie (art.40 PMPF)
  • Taglio saltuario nelle fustaie disetanee e/o irregolari (art.38 e 39 PMPF)
  • Taglio del ceduo prima del turno prescritto (art.42 PMPF)
  • Impianto dei nuovi boschi (art.55 PMPF)
  • Apertura del pascolo in bosco (art.25 PMPF)

Autorizzazione (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006, vari articoli indicati a lato)

393.c

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) non previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

  • Sradicamento di piante morte e ceppaie secche nei boschi ad alto fusto e nei cedui (art.6 PMPF)
  • Rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale (art. 7 PMPF)
  • Allestimento e sgombero dei residui della tagliata (art.15 PMPF)
  • Prevenzione delle malattie dei boschi (art.29 PMPF)
  • Taglio di utilizzazione dei boschi cedui (artt 41-44 PMPF)
  • Operazioni colturali nei boschi cedui (art.47 PMPF)
  • Controllo del pascolo nei terreni nudi e degradati (art. 51 PMPF)
  • Rinnovo pascoli naturali esistenti (art. 52 PMPF)
  • Taglio di cespugli e arbusti (artt 48-49 PMPF)
  • Lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l’utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per l’installazione delle canalette per l’esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l’installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone (art.57 PMPF)
  • Apertura ex novo di viabilità secondaria, ed il ripristino della viabilità interna all’azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente (art.57 PMPF)
  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)
  • Apertura di fasce parafuoco terziarie (art.59 PMPF)
  • Costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450mc (art.59 PMPF)
  • Altri movimenti di terra (art.59 PMPF)

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, la dichiarazione può essere presentata direttamente presso l’ispettorato forestale

 

393.d

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Si tratta dei medesimi interventi elencati al punto 393.c, ad esclusione dei seguenti:

  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)

 

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Aggiornato il 15/07/2017