Vitto, alloggio e formazione, nuove regole per i professionisti

Browse

A seguito delle modifiche del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir da quest’anno non ci sono più limiti di deducibilità ordinariamente applicabili del 75% – e comunque del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta – per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevandesostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate al committente in modo analitico.

Qualsiasi tipologia di spesa - non solo quindi le spese di viaggio come previsto fino al 2016 - sostenuta dal committente a beneficio del professionista per l’esecuzione di un incarico non costituisce compenso in natura per il professionista, pertanto nella fattura emessa dal professionista a fronte del servizio prestato non deve essere indicata e non costituisce un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.

Quanto al trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili non più al 50% ma al 100%.

21/06/2017