Partite IVA 2015: la scelta tra il vecchio regime dei minimi e il nuovo regime forfetario

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La Legge di Stabilità 2015, all’art. 1, commi da 54 a 89 (L. n. 190 del 23.12.2014), ha introdotto un nuovo regime forfetario che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali) del 15% sul reddito, calcolato applicando all'ammontare del reddito un coefficiente che varia a seconda dell’attività (consulta la tabella)

Con l’introduzione di tale regime forfetario, la Legge di Stabilità aveva abolito il vecchio regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. “regime dei minimi”, sul quale puoi consultare la nostra guida), che tuttavia è stato poi formalmente prorogato per l'anno 2015 dal decreto legge Milleproroghe (D.L. n. 192/2014, convertito in L. n. 11/2015). La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 (c.d. "ex minimi"), che pertanto dal 2015 non sono più applicabili.

Pertanto, per tutto il 2015, coesisteranno entrambi i due regimi fiscali agevolati (regime dei minimi e forfetario) e tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte/professione, in possesso di determinati requisiti, si troveranno di fronte alla scelta di quale regime applicare.

L’adesione a uno o all’altro regime avviene barrando nella dichiarazione di inizio attività la casella del regime di vantaggio, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso.

Sarà però sulla prima fattura emessa che bisognerà precisare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'IVA: l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfetari.

Presentiamo di seguito una sintesi delle caratteristiche e delle differenze dei diversi regimi, in modo da fornire alcuni elementi utili a facilitare la scelta.

 

REGIME DEI MINIMI

(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, art. 27, D.L. n. 98/2011)

REGIME FORFETARIO

(art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014)

Limite temporale

Si applica sino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe non ancora previste

Si applica a partire dal 1° gennaio 2015

Requisiti oggettivi

Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; se prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, i compensi del periodo precedente non devono essere superiori a 30.000 euro

Nessuno; se però il contribuente rispetta i requisiti per il regime dei minimi, può godere dell’agevolazione consistente nella riduzione del reddito ad un terzo per il primo triennio

Durata

Il regime si applica per i primi 5 anni di attività e comunque fino ai 35 anni di età del contribuente

Nessuna limitazione

Limite compensi

Nell’anno solare precedente i ricavi e i compensi non devono aver superato i 30.000 euro

Nell’anno precedente i ricavi e i compensi non devono aver superato determinate soglie (che vanno dai 15.000 ai 40.000 euro) differenziate a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata

Costo del lavoro

Non devono essere state sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione

Sono ammesse spese sostenute nell’anno precedente per lavoro, accessorio, dipendente, di collaborazioni per associati in partecipazione, compensi ai familiari, per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi

Beni strumentali

Gli investimenti effettuati per acquisti di beni strumentali, nel triennio solare precedente, non possono essere maggiori di 15.000 euro

Il costo complessivo per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve essere superiore a 20.000 euro annuo, esclusi immobili e beni con valore unitario non superiore a 516,46 euro

Prevalenza del lavoro autonomo

Nessuna limitazione

Nell’anno precedente i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere prevalenti rispetto a quellieventualmente percepiticome redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (il requisito non rileva se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi non supera i 20.000 euro)

Incompatibilità

Non si può applicare in presenza di:

  • regimi speciali IVA;
    • soggetti non residenti;
    • cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi;
    • partecipazione società trasparenti.

Non si può applicare in presenza di:

  • regimi speciali IVA;
    • soggetti non residenti;
    • cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi;
    • partecipazione società trasparenti.

Imposta sostitutiva

L’adesione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito

L’adesione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito

Determinazione del reddito

Il reddito è calcolato su base analitica, come differenza tra ricavi e costi sostenuti, secondo il principio di cassa

Il reddito è calcolato su base forfetaria, applicando ai compensi percepiti secondo il principio di cassa, un coefficiente di redditività

Ritenute d’acconto

Non prevista la ritenuta del 20%

Non prevista la ritenuta del 20%

Applicazione IVA

Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal DPR 633/1972 (registrazione fatture emesse, corrispettivi e acquisti, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale IVA)

Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal DPR 633/1972 (registrazione fatture emesse, corrispettivi e acquisti, tenuta e conservazione dei registri, dichiarazione e comunicazione annuale IVA)

Applicazione IRAP

Esonero

Esonero

Applicazione studi di settore

Esonero

Esonero

Spesometro

Esonero

Esonero

Adempimenti obbligatori

  • Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • annotazione sulle fatture emesse della dicitura relativa al regime applicato;
  • versamento IVA per acquisti intracomunitari o acquisti cui si applica l’inversione contabile;
  • presentazione elenchi INTRASTAT;
  • presentazione UNICO e versamento imposta sostitutiva.
  • Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • annotazione sulle fatture emesse della dicitura relativa al regime applicato;
  • versamento IVA per acquisti intracomunitari o acquisti cui si applica l’inversione contabile;
  • presentazione elenchi INTRASTAT;
  • presentazione UNICO e versamento imposta sostitutiva.
 

Uscita dal regime

La cessazione può avvenire o per comportamenti concludenti (es. addebito IVA ai propri committenti) o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge; in quest’ultimo caso il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo, oppure dall’anno in corso se si superano i 45.000 euro di compensi

La cessazione può avvenire per opzione o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge; il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo

Esempio di calcolo

Compensi professionali: 10.000 euro

Spese deducibili: 3.000 euro

Contributi previdenziali: 846 euro

Reddito imponibile: (10.000-3.000-846) = 6.154 euro

Imposta sostitutiva: (6.154 * 5%) = 308 euro

Compensi professionali: 10.000 euro

Applicazione del coefficiente di redditività: (10.000*78%) = 7.800 euro

Applicazione della riduzione di 1/3: (7.800-7.800/3)= 5.200 euro

Contributi previdenziali: 846 euro

Reddito imponibile: (5.200-846) = 4.354 euro

Imposta sostitutiva: (4.354*15%) = 653 euro

Vantaggi

  • L’aliquota dell’imposta sostitutiva è solo del 5%;
  • É un regime potenzialmente più conveniente in presenza di spese che si possono detrarre;
  • Può essere applicato a prescindere da altri redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti (prevalenti o meno).

 

  • Il calcolo forfetario consente di evitare di raccogliere tutta la documentazione sulle spese sostenute da portare in detrazione;
  • Abbattimento del reddito di 1/3 per tre anni col possesso di determinati requisiti;
  • Lo sforamento del reddito massimo consentito produce conseguenze sempre dall’anno successivo e non da quello in corso.

Per approfondire il nuovo regime forfetario, puoi visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate

16/04/2015