Detrazione Iva, nuove regole

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Il Decreto Legge 50/2017 ha modificato la normativa in vigore sul diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni. In particolare prevede che l’Iva, dal momento in cui diventa esigibile, può essere detratta esclusivamente entro l’anno o, più precisamente, con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. In pratica, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione sorto nel 2018 potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2019, che è il termine per la presentazione della dichiarazione annuale per il 2018. La disciplina precedente prevedeva che il diritto alla detrazione potesse essere esercitato sino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Un’ulteriore modifica riguarda la registrazione degli acquisti: le fatture di acquisto dovranno essere annotate nel registro Iva prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l’Iva ed entro la scadenza della dichiarazione Iva dell’anno successivo a quello di emissione della fattura. Il nuovo termine breve per la detrazione dell’Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto si applica solo dalle fatture emesse e ricevute quest’anno. Alle fatture emesse nel 2015 e nel 2016 e non registrate si applica il vecchio termine ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, in applicazione del principio per cui la legge dispone solo per l’avvenire e del principio dell’irretroattività delle leggi tributarie.

25/05/2017