Acquisti Ue senza iscrizione al Vies, ecco quando si può

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Per l’amministrazione finanziaria dello Stato, in assenza di iscrizione alla banca dati Vies le operazioni con soggetti passivi Ue non possono essere qualificate come “operazioni intracomunitarie”. Non la pensa così la Corte di Giustizia dell’Unione Europea: la sentenza pronunciata lo scorso 9 febbraio dice che, per parlare di cessioni intracomunitarie e beneficiare del regime di non imponibilità Iva è necessario che siano rispettate le sole condizioni sostanziali definite dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (articolo 41, comma 1 del D.L. 331/93 a livello nazionale) ossia il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato Ue del cedente, la soggettività passiva delle controparti, il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario e l’onerosità dell’operazione.

La mancata iscrizione al Vies, se non vi sono seri indizi legati alla sussistenza di una frode e sono rispettati i requisiti sostanziali dell’operazione, costituisce soltanto una violazione di un requisito formale e non un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito delle cessioni intracomunitarie.

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17/02/2017