Recesso e aspetti contributivi del contratto a progetto

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Il collaboratore a progetto non è vincolato da obblighi di esclusiva, quindi è libero di svolgere la sua attività per più committenti ma non in concorrenza tra loro, a meno che venga pattuito diversamente. Al collaboratore, inoltre, si devono riconoscere eventuali invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto.

Inoltre la legge riconosce ad entrambe le parti contrattuali la facoltà di recedere prima della scadenza naturale del contratto per giusta causa (ad es. perché è venuta meno l’idoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto), dandone preavviso all’altra parte nei tempi stabiliti, oppure per motivi diversi purché espressamente previsti nel contratto individuale di lavoro.

L’assenza o la parziale definizione di un progetto specifico comporta  la trasformazione automatica del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, senza che si possa avere la possibilità di fornire la prova contraria che il rapporto di lavoro si sia svolto con modalità comunque diverse dal lavoro subordinato (presunzione legale assoluta) con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano lavoristico e previdenziale.

Mentre si può provare la natura non subordinata del rapporto di lavoro e quindi evitare la trasformazione del contratto quando l’attività del collaboratore si presume sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’azienda (presunzione legale relativa), in questi casi si può provare che si tratta di una prestazione d’opera occasionale o di elevata professionalità.

Tale presunzione di legge non opera nei seguenti casi:

  • Per i contratti di lavoro a progetto stipulati in data anteriore al 18.07.2012;
  • Per lavori a progetto che richiedono elevata professionalità o competenze tecniche di grado elevato per le quali è necessaria l’iscrizione ad un ordine o ad un albo (es. un dottore commercialista che esercita attività a progetto per una società che eroga servizi di contabilità);
  • Per lavori a progetto svolti da soggetti titolari di un reddito superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Si deve riconoscere al lavoratore a progetto un salario base proporzionale alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi salariali (*) previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, applicati nel settore di riferimento, ai lavoratori subordinati in forza nell’azienda i cui profili professionali siano equiparabili a quelli del collaboratore.

Anche ai lavoratori a progetto devono essere riconosciute una serie di tutele di tipo previdenziale ed assicurativo, ovvero nello specifico:

  • L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  • Le prestazioni pensionistiche, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia, l’indennità di maternità e paternità mediante il versamento dei contributi alla Gestione Separata istituita presso l’INPS, attualmente l’aliquota contributiva è del 27,72% per i non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e si prevede un aumento graduale sino ad arrivare al 33,72% nel 2018, mentre per i pensionati e gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è del 20% e si prevede anche qui un graduale aumento sino ad arrivare al 24% per il 2016.

L’aumento della contribuzione è finalizzato a riconoscere anche ai collaboratori a progetto un’indennità una tantum di disoccupazione di entità maggiore da erogare a fine rapporto.

Naturalmente alla cessazione del rapporto di lavoro a progetto il consulente dovrà comunicare la stessa, entro 5 giorni, al Centro Servizi per il Lavoro, all’INAIL e all’INPS mediante procedura telematica presente sul sito del Silsardegna e rilasciare al collaboratore il relativo modello CUD.  

Si è tenuti a sospendere il rapporto di collaborazione a progetto qualora si verifichino eventi come la gravidanza, la malattia e infortunio per un periodo non superore ai limiti di legge e naturalmente, durante tale periodo, non si pagherà alcun compenso. Solo in caso di gravidanza la durata del progetto viene prorogata per un periodo di 180 giorni, salvo migliore disposizione del contratto individuale.

Il contributo è per 2/3 a carico del datore di lavoro (committente) ed 1/3 a carico del lavoratore a progetto (collaboratore).

 

(*) Quando si fa riferimento alle “retribuzioni minime” s’intende i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti. 

Aggiornato il 17/06/2017