Gli incentivi alla ricapitalizzazione

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Uno dei provvedimenti che mira al rilancio dell’attività imprenditoriale è rappresentato da un premio a chi ricapitalizza la propria impresa, denominato Aiuto alla Crescita Economica (Ace).

L’Ace consiste nella deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Tale rendimento è fissato al 3% per i primi tre anni di applicazione della norma (2011-2013). Sarà invece individuato ogni anno, con apposito decreto, a partire dal 2014.

La deduzione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi, soltanto ai fini Ires e Irpef.

Possono fruire dell’agevolazione i soggetti Ires:

  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati (e i trust) aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (compresi i consorzi);
  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali non residenti.

Possono inoltre fruire dell’agevolazione i soggetti Irpef seadottano la contabilità ordinaria, cioè:

  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice;
  • le imprese individuali.

La base dell’agevolazione, su cui applicare il 3%, è costituita dall’intero importo del patrimonio netto che risulta dal bilancio dell’esercizio.

Aggiornato il 17/06/2017