Spese scolastiche, ecco le detrazioni Irpef

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Dal 2015 è previsto che la detrazione del 19% spetti non  solo  a chi spende per la frequenza a corsi di istruzione secondaria, istruzione e specializzazione universitaria e master universitari, ma anche a chi sostiene spese per l’istruzione di grado inferiore, ossia scuola dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Lo ribadisce la circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle entrate, che in merito fornisce diversi chiarimenti.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Si tratta, per esempio, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso dal Comune o da soggetti terzi. Sono incluse le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come corsi di lingua o attività artistiche, anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza.

La detrazione non spetta invece per l’acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il trasporto scolastico, alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione. La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di 564 euro all’anno per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Per il riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2016. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi il documento allegato

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Cultura
05/06/2017