Gestione delle emergenze nelle aziende, i chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro

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sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha diramato una circolare che fornisce indicazioni operative sullo svolgimento diretto di compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione da parte del datore di lavoro. La prima precisazione è legata al fatto che tale facoltà è concessa al datore di lavoro, con l’esclusione di realtà aziendali considerate comunque a rischio, e non significa che lui possa svolgere tali compiti da solo o che sia esonerato dal rispettare gli obblighi del decreto legislativo 81/2008.

La circolare ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”, e l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato”. Queste misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro precisa che “nel designare gli addetti alle emergenze, il datore di lavoro deve tenere conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”. La circolare ribadisce che il datore di lavoro, dopo adeguata formazione, può svolgere attività di gestione delle emergenze senza che automaticamente tali compiti possano essere svolti dal solo datore di lavoro. Se non nelle realtà aziendali di ridottissime dimensioni, il datore di lavoro dovrà designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle emergenze in numero adeguato e sufficiente, e comunque nel rispetto del decreto legislativo 81/2008.

08/02/2018