Gestione dei rifiuti, i chiarimenti interpretativi su terre e rocce da scavo del Ministero

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Gestione dei rifiuti, i chiarimenti interpretativi su terre e rocce da scavo del Ministero

Il Ministero dell’Ambiente, con la Circolare n. 0015786 del 10 novembre 2017, ha fornito chiarimenti interpretativi sul D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, regolamento per la gestione semplificata di terre e rocce da scavo per cantieri di piccole dimensioni o comunque non sottoposti a VIA (Valutazione di impatto Ambientale) o AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).

I chiarimenti riguardano principalmente i materiali da riporto e gli eventuali contaminanti che possono contenere. Il terreno naturale, infatti, quando riutilizzato in situ, non rientra nella disciplina dei rifiuti. Quando però contenga anche materiali di origine antropica, il riutilizzo in situ del terreno con modalità semplificate è sottoposto ad alcuni vincoli: deve essere effettuato il test di cessione per verificare l’eventuale presenza di sostanze che possono contaminare le matrici ambientali. In caso di contaminazione, è necessario eliminarne la fonte e non già l’intero materiale da riporto.

In caso di assenza di contaminazione, è sempre consentito il riutilizzo in situ (ferma restando la procedura disposta dal D.P.R. 120/2017 sul piano di utilizzo e dichiarazioni di effettuato utilizzo).

Possono altresì essere utilizzate fuori sito terre e rocce da scavo che contengano fino al 20% in peso di materiale da riporto (e rientrino quindi nel campo dei sottoprodotti), mentre per quantitativi superiori di materiale di origine antropica è consentito solo l’utilizzo in situ.

Argomenti
Ambiente e salute
18/12/2017