Decreto Dignità, giro di vite sui rinnovi dei contratti a tempo determinato

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Il Consiglio dei ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161 del 13 luglio il decreto legge 87 del 10 luglio 2018, già noto come Decreto Dignità.

Fatta salva la possibilità che in assenza di specifiche causali le parti possano stipulare un primo contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi e prorogarlo al massimo di 4 volte con una durata che non ecceda i 24 mesi, il decreto prevede che l’eventuale proroga sarà possibile solo se esistano:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  3. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

Per ciascun rinnovo, il decreto ha previsto a carico del datore di lavoro l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale previsto per i contratti a tempo determinato, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Le disposizioni, in vigore dal 14 luglio, si applicano:

  1. ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legge;
  2. ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso all’entrata in vigore del decreto legge.

Le disposizioni non trovano applicazione ai contratti a tempo determinato e sulla somministrazione a termine, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, cui continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge.

Argomenti
Agevolazioni imprese
19/07/2018