Classi energetiche e immobili, agevolazioni Iva prorogate

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La legge 19/2017 ha prorogato per tutto l’anno la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% dell’Iva corrisposta sull’acquisto di unità immobiliari con classe energetica A o B. L’agevolazione deve essere ripartita su un periodo di dieci anni. A differenza di quanto previsto nell’ambito del bonus per ristrutturazioni edilizie, per cui è previsto un plafond massimo di fruibilità tra 48mila e 96mila euro, questa detrazione non è soggetta ad alcun limite di fruibilità.

Per ottenere il beneficio fiscale, l’acquisto dell’immobile non deve precedere l’1 gennaio 2016 e non può essere successivo al 31 dicembre 2017. Farà fede la data di trasferimento della proprietà e non la stipula del contratto preliminare di compravendita. La detrazione Irpef è basata sull’Iva pagata dall’acquirente durante l’anno, pertanto in caso di contratto preliminare stipulato nel 2016 e Iva corrisposta sugli acconti versati dal promesso acquirente durante lo stesso anno, pur senza atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre, per effetto della proroga la detrazione Irpef potrà essere fruita anche sul 2016 a condizione che l’immobile venga acquistato entro il 31 dicembre 2017.

È fondamentale che le cessioni degli immobili vengano effettuate dalle imprese costruttrici o dall’impresa che abbia realizzato un intervento di restauro e risanamento conservativo, facendo in modo che l’immobile – a seguito dei lavori – abbia classe energetica A o B. L’agevolazione si applica anche agli acquisti della “seconda o terza casa”, purché si tratti di immobili a destinazione residenziale. Si applica anche alle pertinenze, come posto auto, box o cantina, realizzate o ristrutturate con parametri da classe energetica A o B, purché l’acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e nell’atto di acquisto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

 

 

20/04/2017