Incentivi all'occupazione

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La Legge di Bilancio ha previsto nuovi incentivi all’occupazione, tra i quali il bonus per l’assunzione di giovani laureati con 110 e lode (c.d. Bonus Occupazione giovani eccellenze), la riduzione dell’Ires per l’incremento occupazionale e la proroga dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno.

E’ prevista la possibilità di usufruire, anche nel 2019, di alcuni vecchi incentivi all’occupazione, come quello per l’assunzione delle donne e degli over 50 ed il bonus per chi assume lavoratori in Naspi e in cassaintegrazione straordinaria.

Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante, è possibile cumulare i vantaggi di questo particolare tipo di contratto con gli altri esoneri contributivi.

A queste agevolazioni potrebbe aggiungersi un nuovo beneficio a favore dei datori di lavoro che assumeranno percettori del reddito di cittadinanza. Per questo incentivo, però, occorre attendere apposito decreto ministeriale.

Questo l’elenco dei bonus ed agevolazioni previste per il 2019:

Bonus assunzione under 35

Per i datori di lavoro che assumeranno, a tempo indeterminato, giovani sino ai 35 anni di età non compiuti, il decreto Dignità ha previsto, anche per gli anni 2019 e 2020, uno sgravio contributivo pari al 50%, dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata massima di 3 anni, entro il limite di € 3.000,00 per ciascun anno. Dal 2021, però, il bonus varrà soltanto per le assunzioni di giovani sino ai 30 anni, salvo modifiche normative.

Per usufruire dello sgravio contributivo, l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione del lavoratore assunto con il bonus e non dovrà licenziare il neoassunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva).

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato si è parzialmente usufruito del bonus, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione, entro il tetto di 36 mesi

Bonus occupazione Mezzogiorno

L’art. 1 comma 247 della Legge di Bilancio 2019 ha rifinanziato, prorogandolo di ulteriori 24 mesi, l’incentivo Occupazione Mezzogiorno previsto dalla manovra di bilancio del 2018.

L’incentivo occupazione Mezzogiorno è destinato alle assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono incentivate le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (a tempo pieno o part time) e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione).

Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio (voucher) e intermittente.

L'agevolazione è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.

Per ottenere l’incentivo, bisogna rispettare le condizioni valide per la generalità delle agevolazioni all’assunzione, come la regolarità contributiva e l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. La spettanza dell’incentivo è legata alla copertura finanziaria da parte dell’INPS, a tal fine, bisogna inoltrare un’apposita richiesta di prenotazione nel portale web dell’istituto.

Bonus occupazione giovani Neet

È stato prorogato, con Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 dell’ANPAL, l’incentivo occupazione Neet destinato all’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, intesi come 29 anni e 364 giorni, che risultino essere disoccupati secondo la previsione contenuta nell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015 (che abbiano reso, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego).

L’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi Inail, per 12 mesi, e può essere cumulato col Bonus occupazione giovani under 35 riconosciuto dal decreto Dignità.

L’incentivo, che vale per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2019 e che deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021, si ottiene presentando un’apposita domanda all’Inps, nei limiti di disponibilità delle risorse.

Bonus Occupazione giovani eccellenze

Il Bonus Occupazione giovani eccellenze, introdotto dalla legge di Bilancio 2019, è riservato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

L’incentivo consiste in un sgravio totale annuo dei dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.

L’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

  • lavoratori in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso dal 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/100, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 30 anni, in Università Statali o non Statali legalmente riconosciute;
  • lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima di aver compiuto 34 anni in Università Statali o non Statali legalmente riconosciute.

L’agevolazione si applica anche alle trasformazioni di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione.

Il bonus è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato si è parzialmente usufruito del bonus, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus occupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Riduzione Ires del 15% per incremento dell’occupazione

Nella legge di Bilancio 2019 è prevista, anche, una riduzione dell’aliquota Ires(l’imposta sul reddito delle società) di 9 punti percentuali. Pertanto dal 2019, la tassazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti, relativamente alla quota di utili accantonati a riserve, reinvestiti per l’incremento dell’occupazione (per assumere nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato) passa dal 24% al 15%.

La stessa riduzione è prevista anche per l’acquisto di beni strumentali.

Perché la società abbia diritto all’agevolazione, il personale dipendente deve prestare servizio, per la maggior parte del periodo d’imposta, presso unità produttive localizzate in Italia; inoltre, per fruire dello sgravio, deve essere verificato il requisito dell’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti, con riferimento ai lavoratori subordinati presenti in organico al 30 settembre 2018.

Bonus donne e over 50 disoccupati

Previsto anche per il 2019 l’esonero contributivo introdotto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 meglio conosciuta come Legge Fornero del mercato del lavoro, per l’assunzione di:

  • donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
  • donne disoccupate da almeno 24 mesi;
  • lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

  • sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Bonus contributivo lavoratori in Cigs

Le aziende che assumeranno lavoratori cassintegrati, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50%, fino a un tetto massimo di 4.030 euro annui.

Lo sgravio spetta per 12 mesi, se il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato, o per 18 mesi, se il contratto è a tempo indeterminato a tutele crescenti.

I lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi o riorganizzazione aziendale possono attivare il percorso di ricollocazione anticipata e ricevere l’assegno di ricollocazione, previsto dal Dlgs 148/2015, articolo 24 bis.

L’ammontare dell’assegno dipende, oltre che dal profilo di occupabilità dell’interessato, cioè dalla difficoltà nel trovare un nuovo impiego, anche dalla durata del nuovo contratto di lavoro:

- da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso;

- da 500 a 2.500 euro se il disoccupato viene collocato con un contratto a termine di almeno 6 mesi;

- da 250 a 1.250 euro se il disoccupato, appartenente alle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) instaura un rapporto a termine tra i tre e sei mesi.

L’assegno non viene incassato direttamente dal lavoratore, ma consiste in un “voucher” da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro o presso i delegati della Fondazione consulenti per il lavoro) che possono incassarlo solo se riescono a trovare una nuova occupazione al beneficiario della misura.

Incentivi apprendistato professionalizzante

Per chi assume attraverso il contratto di apprendistato sono previsti incentivi sia di natura economica che contributiva.

L’apprendista può essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto fino alla sua trasformazione, sino a due livelli inferiori a quello finale di acquisizione della qualifica. Alcuni contratti collettivi prevedono un passaggio di livello a “metà percorso” e altri, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.

I datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una riduzione della contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali alla quale va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo della contribuzione dovuta è pari al 17,45% .

Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a 9 l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta al 3,11% per il primo anno ed al 4,61% per il secondo anno, fermo restando la contribuzione a carico del datore di lavoro del 11,61% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 11,61% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi, come riconfermato dall’art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015 che esclude, soltanto, gli apprendisti provenienti dalla mobilità ed i disoccupati fruitori, al momento dell’assunzione, di un trattamento di disoccupazione

Bonus disoccupati in Naspi

Previsto anche per il 2019 l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi. L’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.

L’incentivo non spetta per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Bonus diplomati

Riconfermato dalla Legge di Bilancio 2019 l’esonero contributivo per tutte le aziende che, nel corso del 2019, assumono, entro sei mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, lavoratori che hanno già svolto, presso la stessa azienda, stage, alternanza scuola lavoro o apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Lo sgravio contributivo ha la durata massima di tre anni e consiste in una riduzione contributiva dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 100% per il primo anno e al 50% per il secondo e il terzo anno.

Sostituzione lavoratrici in maternità

Le imprese con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato oppure utilizzano lavoro in somministrazione per sostituire lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi in congedo di maternità/paternità o parentale, possono fruire di uno sgravio contributivo del 50%, sia dei contributi previdenziali INPS che di quelli assicurativi INAIL, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in astensione o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Assunzione donne vittime di violenza di genere

Previsto dalla legge di Bilancio 2018 lo sgravio contributivo delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere trova applicazione anche per gli anni 2019 e 2020.

Gli sgravi contributivi sono destinati alle cooperative sociali che assumono, con contratti a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Per accedere all'incentivo le cooperative sociali devono produrre, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, la certificazione del percorso di protezione della lavoratrice. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio.

Bonus assunzione da rifinanziare

In attesa di rifinanziamenti il Bonus giovani genitori e gli incentivi per l’assunzione di disabili.

Per approfondimenti vai sul sito ANPAL

Aggiornato il 01/09/2022