UPF 2017, detrazioni per chi investe nelle startup

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Saranno validi anche per il 2016 gli incentivi fiscali per chi investe nel capitale delle startup innovative. Per le persone fisiche l’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda del 19% di quanto investito, per i soggetti passivi Ires di una deduzione dal reddito del 20% dei conferimenti effettuati. Le percentuali salgono al 25 e al 27% se si tratta di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Dal 2017 le percentuali passano al 30%.

Il beneficio fiscale è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa, sia in sede di aumento di capitale sociale in caso di società già costituite. Le agevolazioni trovano applicazione nel caso di conferimenti in denaro nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente o attraverso “intermediari qualificati”, investendo in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. Per le persone fisiche l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500mila euro (1milione di euro dal 2017) e comporta un risparmio Irpef massimo all’anno di 95/125mila euro.

Per fruire dell’agevolazione va compilato il rigo RP80 del quadro RP. L’investimento nella startup innovativa perfezionato dal 2015 dev’essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell’investimento, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto e gli interessi legali. In questo caso nel modello Upf 2017 al rigo RP80 andranno compilate anche le caselle 8, 9 e 10 dedicate alla “Decadenza Start up – Recupero detrazione”, relativi rispettivamente all’indicazione degli interessi legali, della detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti e non più spettante e dell’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap. La detrazione per investimenti in startup è stata inclusa solo nel Modello Unico e può fruirne solo chi presenta tale modello e non il 730.

18/05/2017